Art. 9.
(Avicoli).

      1. Negli allevamenti di pollame, di gruppo o nelle singole gabbie, si devono garantire almeno 0,70 metri quadrati per capo. Negli allevamenti sono vietati i cicli antifisiologici e si devono, in ogni caso, rispettare i cicli giorno-notte. Ad ogni animale deve essere garantita una idonea lettiera da mantenere asciutta, confortevole e pulita.
      2. È vietata l'illuminazione artificiale permanente. L'introduzione di calore tramite la forzatura della luce deve essere certificata ed approvata da un medico veterinario.
      3. I tacchini allevati in gruppo devono avere a disposizione almeno un metro quadrato per capo e ad ogni animale deve essere garantita una idonea lettiera da mantenere asciutta, confortevole e pulita.
      4. Gli struzzi devono avere a disposizione almeno 200 metri quadrati di superficie per capo e devono disporre di ripari idonei, al cui interno deve essere sistemata una lettiera da mantenere asciutta, confortevole e pulita.